Il TAR Campania, Sezione Prima, ha respinto il ricorso presentato da un’impresa della provincia di Caserta contro la cancellazione dall’Albo nazionale dei Gestori Ambientali. La decisione è stata presa a seguito di un’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Caserta. Questo provvedimento ha confermato che l’informativa antimafia può avere effetti anche su imprese che operano esclusivamente nel settore privato, senza necessità di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
Il ricorso e le argomentazioni della società
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento del 9 gennaio 2023 con cui era stata cancellata dall’Albo. Secondo l’impresa, l’informativa antimafia non sarebbe stata sufficiente a giustificare la cancellazione. Inoltre, la società aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 89-bis del Codice antimafia. Tuttavia, il TAR non ha condiviso queste argomentazioni.
L’istruttoria e la conferma dell’interdittiva
Durante il giudizio, il Collegio ha disposto un’istruttoria per verificare l’attualità degli elementi alla base dei provvedimenti contestati. Dalla documentazione trasmessa dall’Ufficio territoriale del Governo di Caserta è emerso che l’interdittiva prefettizia era ancora efficace. Inoltre, l’interdittiva era stata confermata anche all’esito del procedimento di riesame avviato su richiesta dell’impresa.
La decisione del TAR Campania
Per i giudici della Sezione Prima del TAR Campania, la cancellazione dall’Albo è stata legittimamente disposta in conseguenza dell’informativa antimafia prefettizia. Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità della cancellazione dall’Albo nazionale dei Gestori Ambientali. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
La ratio dell’informativa antimafia
L’informativa antimafia, a differenza della comunicazione antimafia, si fonda su una valutazione discrezionale circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Questa valutazione si basa su elementi fattuali che rappresentano indici sintomatici di connessioni con associazioni criminali. L’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 159/prevede che tali elementi possano essere desunti da atti giudiziari, accertamenti di polizia o vicende imprenditoriali particolarmente sintomatiche.
L’articolo 91, comma 6, del medesimo decreto prevede che il Prefetto possa desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali. Questi elementi, unitamente ad altri, possono dimostrare che l’attività d’impresa possa agevolare le attività criminose o esserne condizionata.
Il sistema della documentazione antimafia rappresenta una forma di tutela avanzata contro la penetrazione della mafia nell’economia legale. L’emissione dei provvedimenti comporta l’esclusione di un imprenditore dalla titolarità di rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni, determinando una particolare forma di incapacità giuridica. L’interdittiva antimafia costituisce una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.



