La vicenda processuale che coinvolge Renato Corvino si è conclusa con una pronuncia definitiva della Corte di Cassazione. Il ricorso presentato contro il provvedimento che dispone la confisca di un terreno e di una villa ubicati a Casal di Principe è stato dichiarato inammissibile dalla Seconda Sezione, che ha confermato l’orientamento espresso in sede di appello.
Le radici del procedimento risalgono a una misura di prevenzione patrimoniale adottata nel 2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere poi confermata in modo definitivo nei gradi successivi. La decisione della Cassazione è stata pronunciata il 29 maggio 2026 e prevede, oltre al rigetto del ricorso, l’addebito delle spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Motivazioni della difesa e passaggi processuali recenti
Nell’istanza presentata nel 2026 Corvino aveva chiesto la revoca della confisca sostenendo l’esistenza di elementi nuovi. La difesa ha portato come prova centrale una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2026 resa irrevocabile nel 2026 relativa al procedimento denominato “Aurora + altri”, nella quale era stata esclusa l’aggravante mafiosa. Secondo i legali, tale pronuncia avrebbe inciso sulle valutazioni originarie circa la qualificazione della pericolosità sociale che aveva giustificato la misura patrimoniale.
La richiesta di revoca si appoggiava inoltre alla tesi che la correlazione temporale tra l’acquisto del bene e la presunta pericolosità non fosse sostenibile alla luce di atti e documenti che, sempre secondo la difesa, non erano stati adeguatamente considerati nel giudizio originario.
Valutazione della Cassazione e elementi che hanno confermato la confisca
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione fatta dalla Corte d’Appello di Napoli sottolineando che il giudizio sulla pericolosità sociale non si basava esclusivamente sulle contestazioni contenute nel procedimento “Aurora + altri”. I giudici di legittimità hanno richiamato altri elementi utilizzati nel procedimento di prevenzione, tra cui precedenti penali per tentata estorsione e per associazione per delinquere.
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato la rilevanza della vicinanza funzionale del contesto familiare dell’interessato al clan camorristico Bidognetti considerata significativa ai fini delle misure di prevenzione patrimoniali. Questo elemento, insieme ad altri riscontri, ha contribuito a rendere non decisiva la sola esclusione dell’aggravante mafiosa nel procedimento “Aurora + altri”.
Rilevanza della data di acquisizione del bene
Tra le questioni sollevate dalla difesa vi era anche il fatto che il bene fosse stato acquisito nel 1990 circostanza che, a parere di Corvino, avrebbe dovuto incidere sulla decisione di revoca. La Cassazione ha però rigettato questa obiezione, osservando che la mera antichità della data di acquisto non costituisce un elemento «nuovo» utile a riconsiderare la confisca se tale informazione era già desumibile o presente negli atti che avevano portato alla misura originaria.
La Corte ha quindi escludendo che la ricostruzione temporale del collegamento tra pericolosità e patrimonio potesse essere riaperta senza la presenza di concreti e specifici elementi di novità che mutassero il giudizio già formatosi nel precedente processo.
Esiti economici della pronuncia
Oltre all’inammissibilità del ricorso, la decisione del 29 maggio 2026 ha disposto che Corvino sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Con questa pronuncia si chiude il percorso giudiziario relativo alla misura patrimoniale iniziata nel 2013 e confermata nei vari gradi di giudizio.
Il pronunciamento della Suprema Corte mette


