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Foto dei minori sui social: cosa dice il Garante sulla privacy

Il Garante vieta la condivisione online di foto di bambini sotto i 14 anni senza l’accordo di entrambi i genitori.

Foto dei minori sui social: cosa dice il Garante sulla privacy

Condividere su Instagram o TikTok una foto di vacanza, di una recita scolastica o di una festa di compleanno sembra un gesto d’amore quotidiano. Tuttavia, quando l’immagine ritrae un minore, la pubblicazione si trasforma in trattamento di dati personali e, per la legge italiana, richiede un’attenta valutazione. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito questi obblighi con il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026, partendo da un caso concreto in cui una madre aveva diffuso online foto dei propri figli, entrambi sotto i 14 anni, senza l’autorizzazione dell’altro genitore.

Il provvedimento del 29 aprile 2026 e il caso pratico

Nel caso analizzato, la madre aveva caricato su profili personali diverse immagini dei figli, limitandone la visibilità a un cerchio ristretto di amici. Il Garante ha considerato questa limitazione insufficiente, poiché una foto, anche se privata, può essere salvata, inoltrata o ripubblicata altrove. La decisione ha dichiarato illecito il trattamento perché mancava il consenso preventivo di entrambi i genitori riconosciuti come soggetti titolari della responsabilità genitoriale. La misura ha imposto il divieto di ulteriori pubblicazioni senza l’autorizzazione del padre e ha ammonito la madre di rimuovere i contenuti già diffusi.

Regole d’età: sotto e sopra i 14 anni

Il Codice della privacy distingue nettamente due fasce d’età. Per i minori sotto i 14 anni la legge richiede il consenso espresso di entrambi i genitori prima di qualsiasi diffusione su piattaforme digitali, anche in caso di affidamento condiviso. Qualora uno dei due si opponga, l’altro non può decidere unilateralmente. Quando il bambino compie 14 anni, l’art. 2-quinquies del Codice Privacy gli conferisce la capacità di fornire consenso autonomo per il trattamento dei propri dati, ma il diritto alla dignità, alla reputazione e alla riservatezza rimane imprescindibile.

L’interesse superiore del minore

Un ulteriore provvedimento, datato 26 marzo 2026, ha precisato che il semplice consenso dei genitori non rende automaticamente lecita ogni pubblicazione. Se una foto oggi appare innocua, potrebbe trasformarsi in fonte di imbarazzo o discriminazione negli anni successivi, ad esempio quando il ragazzo frequenterà la scuola secondaria. Il Garante ha invitato i genitori a chiedersi se il bambino «sarà contento che quell’immagine resti online», ponendo al centro l’interesse superiore del minore.

Il fenomeno, definito sharenting consiste nella condivisione sistematica di foto, video e informazioni sui figli sui social. Ogni contenuto pubblicato contribuisce a costruire una identità digitale del bambino, spesso prima che egli possa esprimere volontà consapevole. Una volta online, l’immagine può essere copiata, modificata o diffusa senza che i genitori ne siano al corrente, rendendo difficile il recupero del controllo. Il Garante consiglia di ridurre al minimo la visibilità, di evitare dettagli che possano rivelare luoghi o abitudini, e, laddove possibile, di oscurare il volto del minore. Prima di condividere, è consigliabile chiedersi se la pubblicazione è veramente necessaria.

Conseguenze legali per chi ignora il divieto

Se il consenso di entrambi i genitori non è stato ottenuto, il Garante può ordinare la cancellazione immediata delle foto e, in caso di recidiva, applicare sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 166 del Codice Privacy e dell’art. 83 del GDPR. Già il provvedimento n. 10076481 aveva confermato la possibilità di multe pecuniarie per violazioni analoghe.

Seguendo queste regole, le famiglie possono continuare a celebrare i momenti felici senza compromettere i diritti dei propri figli.

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